Art. 1. Generalità
Le proprietà consorziate vengono descritte nel catasto consortile distinto per sezioni e tenuto con le norme fissate dal presente regolamento, come disposto
dall’art. 52 dello statuto.
L’utente, la cui proprietà, in unico corpo, sia asservita o attesti su più vie vicinali consorziate, è iscritto, a tutti gli effetti, nella sezione dove maggiore è la consistenza dell’immobile.
Art. 2. Catasto
Il catasto consortile comprende:
a) il prontuario dei numeri di mappa;
b) il partitario delle ditte consorziate;
c) la matricola dei consorziati.
Annualmente vengono introdotte nel catasto consorziale le variazioni risultanti dai catasti erariali.
Art. 3. Prontuario dei numeri di mappa
Il prontuario dei numeri di mappa è suddiviso in tante sezioni per quante sono le vie vicinali di cui art. 1 dello statuto; esso comprende i numeri di mappa e le particelle che ricadono nel comprensorio consortile.
Art. 4. Partitario delle ditte consorziate
Il partitario delle ditte proprietarie di immobili è costituito da tante schede per quante sono le ditte consorziate.
Ogni scheda comprende, oltre all’intestazione della ditta, le generalità anagrafiche dei proprietari, i numeri di mappa e le particelle relative all’immobile con relativa superficie catastale complessiva, la distanza dai capisaldi, il reddito domenicale, l’attività preminente svolta sul fondo, la presenza e destinazione di fabbricati, nonché tutte quelle informazioni che l’amministrazione ritenga utili, sia per il riparto della contribuenza, sia per un’attenta e profonda conoscenza del territorio (pozzi artesiani, sorgenti, cave, linee telefoniche, linee elettriche, acquedotti, metanodotti, natura del terreno, ecc.).
Art. 5. Matricola dei consorziati
Ogni ditta è contraddistinta da un numero di matricola costituito da un numero arabo intero maggiore di zero seguito da una o più lettere, di cui almeno la prima è maiuscola, corrispondenti, di norma, alle iniziali della via vicinale su cui ricade l’immobile.
Nel caso in cui una stessa ditta compaia in più sezioni, verranno assegnati tanti numeri per quante sono le sezioni in cui essa compare.
Art. 6. Iscrizioni
Ogni ditta è iscritta al catasto consortile secondo la denominazione risultante dai catasti erariali.
Quando la proprietà sia intestata a più soggetti la ditta assume la denominazione del primo intestatario della cartella esattoriale fatto seguire dalla dizione ”ed altri”.
Le società ed i corpi morali sono iscritti secondo la ragione sociale fatta seguire dalle generalità anagrafiche del rappresentante legale.
Art. 7. Variazioni
Ai fini dell’aggiornamento del catasto e dell’iscrizione al ruolo, i consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente, con lettera raccomandata, qualsiasi variazione relativa al fondo. In particolare per gli atti di compra-vendita, se questi vengono stipulati e/o comunicati successivamente alla compilazione dei ruoli annuali, se non ricorrono gli estremi di cui all’art. 55 dello statuto, la ditta venditrice è iscritta, a tutti gli effetti, al catasto consortile dell’intero anno a cui è riferito il ruolo e, comunque, non sia stata comunicata variazione all’ente.
Art. 8. Ditta acquirente
Negli atti di compra-vendita la ditta acquirente assume lo stesso numero di matricola della venditrice.
Nel caso che la ditta acquirente sia già in possesso di numero di matricola nella stessa sezione non si tiene conto del disposto di cui al comma precedente.
Se, a seguito di frazionamento, tra le ditte acquirenti compare anche la venditrice, questa mantiene il proprio numero di matricola; le restanti ditte, sempre che ne siano sprovviste, ricevono numero che si è reso libero o quello immediatamente successivo all’ultimo assegnato.
Art. 9. Ricorsi
Le ditte iscritte al catasto consorziale possono ricorrere alla deputazione amministrativa, oltre che per quanto disposto dal già citato art. 55 dello statuto, per erronea inclusione parziale o totale dell’immobile nel comprensorio consortile; a tal fine la ditta dovrà produrre formale istanza alla deputazione amministrativa secondo l’allegato Mod. C 9 corredato di certificato catastale erariale ed estratto di mappa.
La deputazione si pronuncia con motivata deliberazione, da pubblicarsi all’albo consortile secondo i termini di legge, nella successiva prima seduta.
Art. 10. Aggiornamento dati catastali
Ogni cinque anni, e preferibilmente prima delle elezioni degli organi consortili o quando sia ritenuto più opportuno, l’ente provvede all’aggiornamento dei dati in suo possesso come previsto dagli artt. 4 e 6 del presente regolamento; a tal fine le ditte consorziate sono tenute a compilare l’allegato Mod. C 10 in tutte lle sue parti e farlo pervenire all’amministrazione entro e non oltre tre mesi dalla data di ricezione.
Avverso gli inadempienti il Consorzio provvederà d’ufficio emettendo ruolo suppletivo per tutte le spese sostenute.
Art. 11. Sanzioni
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 04-01-1968 n. 15, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
Bibbona, 9 aprile 1991